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Legge 14/05/1981 n. 219• L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonchè l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40%, da imprese ubicate nel Mezzogiorno. • Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti. • L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva b) i criteri per la definizione del compenso c) la concessione di anticipazioni, pari al 50% del compenso, all'atto della approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25% del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50% dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio del le opere da realizzare g) le ipotesi di risoluzione della convenzione h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione i) l'inserimento di una clausola compromissoria l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania. Capo II Interventi statali. Art. 17 - Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche. • Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente art. 16. • Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895 n. 350, e successive modificazioni, e dall'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961 n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia. • Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. • Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. • Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di ricostruzione e riparazione degli istituti universitari nonchè delle esigenze connesse alla istituzione della università della Basilicata. • Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni. Titolo III ATTIVITA' PRODUTTIVE Capo I Agricoltura. Art. 18 - Interventi nel settore agricolo. • Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970 n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonchè agli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente art. 4. • Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta. Art. 19 - Piccola proprietà contadina. • A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965 n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse. • La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2%, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini. • Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni. • Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali. Art. 20 - Garanzia per le operazioni di credito agrario. • Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961 n. 454, e successive modificazioni. Capo II Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione. Art. 21 - Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali. • Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della Regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981 n. 19, convertito con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981 n. 128, è concesso un contributo pari al 75% della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981. • Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilità del terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare. • Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate all'azienda o all'istituto di credito di cui al successivo sesto comma entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma da cui risulti il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma. • Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga il contributo di cui al primo comma previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonchè dall'intendente di finanza. • Se la commissione non si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento della perizia, questa si intende approvata. • Con il provvedimento di approvazione della perizia viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda o l'istituto di credito indicato dall'avente diritto. • Il contributo è erogato sulla base della sola perizia comunque approvata, tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma precedente in ragione del a) 50% del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco b) restante 50% del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al precedente quarto comma. • Le spese per il funzionamento della commissione di cui al precedente quarto comma e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui al precedente art. 3. • Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'ammmistrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto-del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902. • Il CIPE assegna, ai sensi del precedente art. 4, le disponibilità da destinare a tali interventi. L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente art. 4. Art. 22 - Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo. • A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonchè dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comumi della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981 n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981 n. 128, è concesso un contributo pari al 75% delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto. |
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